Se il bando richiede la spedizione dell’offerta tramite servizio postale, va esclusa l’impresa che ricorra a un corriere diverso. Consiglio di Stato, V, n. 6491 del 22.12.08

F.B.
Che le clausole a pena di esclusione debbano essere applicate, senza che residui margine discrezionale in proposito, è principio consolidato, e che discende dalla regola generale di par condicio.
Tuttavia, quando si tratti di meri formalismi, spesso la giurisprudenza risolve la questione facendo ricorso a criteri sostanziali, quali quello per cui è ammissibile l’adempimento che sia, di fatto, equipollente.
La decisione in questione sposa invece la linea dura, sancendo la legittimità dell’esclusione di un’impresa che, anziché spedire l’offerta tramite le Poste, come previsto sotto comminatoria di esclusione, si sia avvalso di altro corriere.
La pronuncia in parola non si sofferma sugli aspetti sostanziali, limitando la motivazione alla presa d’atto della non rispondenza dell’invio dell’offerta a quanto prescritto dalla clausola, sulla quale comunque non sono sollevati dubbi di legittimità.
Va peraltro evidenziato che, in precedenti sentenze su materia similare, la giurisprudenza ha concluso, entrando nel merito, per la ragionevolezza della clausola, stante che solo il servizio postale garantisce “pubblica certezza circa gli estremi della spedizione” (T.A.R. Puglia Lecce, sez. II, 06 marzo 2006, n. 1365; T.A.R. Calabria Reggio Calabria, 27 luglio 2005, n. 1293).
Vacilla, in conclusione, il precedente orientamento del Consiglio di Stato (sez. IV, 20 settembre 2000, n. 4934), il quale aveva, diversamente, ritenuto l’illegittimità di simili clausole.