La “riforma brunetta” al vaglio del giudice del lavoro di Firenze

Dichiarato illegittimo l’atto di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro adottato dalla p.a. nei confronti di dirigente che aveva raggiunto l’anzianità contributiva di 40 anni

G.A.

In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da un dirigente del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, destinatario di provvedimento di risoluzione unilaterale del rapporto per compiuto quarantennio di anzianità contributiva, il Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro (Giudice Dr. R. Bazzoffi), con ordinanza del 18.12.2009, ha ordinato alla p.a. di sospendere l’efficacia dell’atto di recesso datoriale ed ordinato la reintegra del dirigente.

In motivazione, il Giudice ha affermato che la risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che abbia raggiunto l’anzianità contributiva massima di 40 anni, prevista dall’art. 72 del D.L. 112/2008, successivamente modificato dalle L. 133/2008 e 102/2009, costituisce oggetto di una 

facoltà dell’amministrazione, e non di un obbligo.

Se dunque di facoltà si tratta, essa deve essere esercitata anzitutto nei limiti generali della correttezza e buona fede che presidiano l’esecuzione di qualsiasi contratto, ivi compreso quello di lavoro dei pubblici dipendenti, cui è assimilato, in forza dell’art. 51 Dlgs 165/2001, quello dei dirigenti.

In secondo luogo, l’utilizzo della facoltà medesima deve avvenire nell’ambito dei principi costituzionali dell’imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa imposti dall’art. 97 Cost.

Nella fattispecie, il recesso della p.a. convenuta assume la consistenza di un licenziamento privo di giustificato motivo, cui è applicabile la tutela reintegratoria ex art. 18 stat. lav. secondo quanto riconosciuto da Cass. S.U. 16.2.2009 n° 3677, sviluppando i principi affermati da Corte Cost. 233/2006, 104/2007 e 103/2007 in materia di spoils system.

Con riferimento, poi, all’incarico di direzione di recente conferito, esso assume la natura di un recesso anticipato non sorretto dalla causale enunciata dall’art. 2119 c.civ. e da’ diritto alla ricorrente di agire in questa sede per ottenere da controparte l’adempimento del contratto ex art. 1453 c.civ.