Se la lex specialis prevede, a pena di esclusione, che le ATI presentino un unico documento di offerta, la presentazione di documenti distinti è inammissibile.

F.B.
La decisione del Consiglio di Stato, V, n. 6203 del 15.12.08 stabilisce l’obbligo di escludere il costituendo RTI che, anziché presentare “una unica dichiarazione …(in caso di RTI, controfirmata dal rappresentante di ciascuna impresa”, presenti due dichiarazioni distinte.
Il Consiglio di Stato esclude trattarsi di un mero formalismo, riconnettendo la previsione a ragioni sostanziali: nel caso di appalti di servizi (cfr. art. 11 d.lgs. n. 157/95), infatti, per le ATI deve trattarsi di offerta congiunta, che specifichi le parti del servizio svolte da ognuna, con le ricadute del caso in punto di responsabilità solidale per l’intero servizio.
Il fatto che, anziché un’unica dichiarazione, ciascuna associata abbia presentato un proprio documento di offerta (ancorchè i due documenti siano identici nei contenuti), quindi, implica un vizio rilevante, e non la violazione di una regola solo formale.
La conseguenza, nel caso di specie, è risultata quella della obbligatoria applicazione della clausola, che comminava la sanzione dell’esclusione.
La decisione, tuttavia, si presta a scenari più diffusi, in quanto, una volta ricondotto l’obbligo di offerta congiunta a presupposti sostanziali, plausibilmente ne segue il principio per cui una offerta formulata tramite documenti distinti (ancorchè identici), è passibile di esclusione anche in mancanza di apposita clausola, tantopiù se si considera che, secondo giurisprudenza consolidata, l’art. 11 d.lgs. n. 157/95 costituisce norma di ordine pubblico, la cui violazione è senz’altro causa di esclusione anche se manca apposita previsione nel bando (in questo senso la giurisprudenza in fattispecie mancata specificazione delle parti del servizio, cfr. es. Consiglio Stato , sez. V, 28 settembre 2007, n. 5005, ed in particolare in caso di ATI verticale).   
Se mai, vi è da chiedersi se simili conclusioni valgano anche per il d.lgs. n. 163/06, il quale (art. 37) chiarisce la regola della responsabilità solidale in capo a ciascuna associata, ma non prevede, a stretto rigore, l’obbligo di offerta congiunta.