Esame di avvocato: il commissario “professore universitario” si nomina in contraddittorio

M.M.
Va rafforzandosi l’orientamento, inaugurato dalla ormai lontana sentenza Tar Friuli Venezia Giulia n. 347 del 2002, e rafforzato dalle recenti pronunce della I sez. del Tar Lazio – Roma, nn. 602, 2543 e 2637 del 2007, nonché n. 2208 del 5 marzo 2008, a mente del quale il docente chiamato a partecipare ai lavori delle Sottocommissioni costituite dal Ministero della Giustizia per le sessioni dell’Esame di abilitazione alla professione forense deve ricevere da parte dell’Amministrazione la comunicazione di avvio del procedimento di nomina, affinché possa tempestivamente dedurre eventuali impedimenti alla partecipazione alle sessioni.
È quanto ha stabilito il Tar della Toscana, I sez., con pronuncia n. 1763 del 17 luglio 2008: il Tribunale, richiamando proprio il filone giurisprudenziale sopra citato, ha precisato altresì che ben potrebbe l’Amministrazione provare in giudizio, ex art. 21octies, co. 2, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; tuttavia, mancando tale prova, in mancanza di comunicazione di avvio del procedimento il ricorso avverso il decreto ministeriale di nomina è meritevole di accoglimento.
La sentenza, tuttavia, non approfondisce un ulteriore motivo di illegittimità della nomina, in ordine alla selezione quale commissario d’esame di un professore a tempo definito piuttosto che di un docente a tempo pieno: su tale motivo, solo Tar Lazio Roma, I sez., n. 2637 del 2007 si è sinora espresso ritenendolo meritevole di accoglimento, mentre le sentenze successive non ne hanno trattato, ritenendo assorbita la doglianza dal primigenio vizio di mancanza di comunicazione di avvio del procedimento.
Sul punto, deve tuttavia registrarsi che il Consiglio di Stato ha parzialmente ridimensionato il sopra richiamato orientamento, con sentenza n. 3528 del 15 luglio 2008, la quale ha ritenuto non dovuta la comunicazione di avvio del procedimento (in fattispecie nella quale la Facoltà di appartenenza del docente non aveva, tout court, indicato alcun nominativo alla Corte d’Appello richiedente), in presenza delle oggettive esigenze di celerità richieste dalla legge per derogare il disposto dell’art. 7 l. 241/90.