Il proprietario dell’area non è passibile dell’obbligo a provvedere alla messa in sicurezza e all'eventuale bonifica del sito inquinato (chi inquina paga)

G.A.

In ossequio al principio comunitario “chi inquina paga”, solo l’autore dell’inquinamento, e non già il mero proprietario dell’area inquinata, è destinatario dell’obbligo di messa in sicurezza e bonifica.
Il TAR Toscana, con sentenza della III Sez. del 17.3.2009, n. 665/2009, conferma la piena validità del principio di cui all’art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 227/1997, anche nella vigenza del Codice dell’ambiente.
L’art. 17 cit. impone l'obbligo di adottare le misure, sia urgenti che definitive, idonee a fronteggiare la situazione di inquinamento solamente a carico di colui che di tale situazione sia responsabile, per avervi dato causa. Ne consegue che l'amministrazione non può imporre ai privati che non hanno alcuna responsabilità diretta sull’origine del fenomeno contestato, ma che vengono individuati solo in quanto proprietari del bene, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento. L'enunciato è conforme al principio a cui si ispira la legislazione comunitaria "chi inquina paga" (art. 174, ex art. 130/R, Trattato CE) che impone a chi fa correre un rischio di inquinamento o a chi provoca un inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione.
Tale impostazione viene confermata e specificata dagli artt. 240 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006, che impongono l'esecuzione di interventi di recupero ambientale, anche di natura emergenziale, al responsabile dell'inquinamento che può non coincidere con il proprietario ovvero con il gestore dell'area interessata.