La demolizione delle opere abusive non può avvenire in pendenza del procedimento di sanatoria

M.M.

Con la sentenza n. 782 del 7 maggio 2009 il T.A.R. Toscana ha confermato il principio in oggetto, contribuendo a renderlo ormai di pacifica applicazione.
Nella fattispecie in esame, la Società titolare del permesso di costruire ha avanzato istanza di sanatoria relativamente a talune opere eseguite in parziale difformità con il titolo edilizio; nelle more della definizione della sanatoria, tuttavia, il Comune ha intimato alla Società la demolizione delle opere ritenute abusive.
Da qui, l’illegittimità del provvedimento sanzionatorio-demolitorio, denunciata dalla ricorrente e affermata dal T.A.R. toscano, in quanto l’intimazione a demolire le opere era sopraggiunta in un momento in cui il procedimento di sanatoria già precedentemente instaurato non aveva ancora avuto definizione, né in senso positivo né in senso negativo, da parte del Comune stesso.
Né vale a rendere legittima l’impugnata ordinanza, nel caso in parola, l’avere il Comune precisato che talune precedenti richieste di integrazione della pratica di sanatoria rivolte alla ricorrente erano, a suo dire, rimaste inevase, e l’aver dato atto di ciò nelle premesse dell’ordinanza impugnata; ciò, giustappunto, in quanto il procedimento di sanatoria deve essere definito con provvedimento espresso, prima di poter procedere all’irrogazione di provvedimenti sanzionatori.
Trattasi, come si è detto, di principio ormai pacifico, e come tale affermato anche dal Consiglio di Stato, con recente decisione della sez. IV, n. 2259 del 15 maggio 2008: “la presentazione dell’istanza [di sanatoria] blocca, fino alla sua decisione, l’‘iter’ procedimentale per provvedere alla demolizione dei manufatti”.